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Area & Territorio

Area & territorio

In molti testi vengono talvolta usati termini che sembrano essere sinonimi di “Paesaggio” per evitare ripetizioni.

Ma “area” e “territorio” in realtà hanno significati diversi e non sono intercambiabili.

Area
Un’area è una parte della superficie terrestre, definita o meno con precisione.
Le aree sono prima di tutto distese di terra tangibili.

Territorio

Territorio è il termine usato quando l’attenzione è sul modo in cui le persone hanno
si è appropriato di uno spazio specifico attraverso i sistemi legali e sociali. I territori sono
generalmente ampia e delineata con precisione, in particolare all’interno di politiche o
confini amministrativi, talvolta sostenuti da elementi naturali (creste, fiumi).

Un paesaggio, ai sensi della convenzione, è un’area percepita dalle persone, cioè oggetto di valutazione e aspirazioni pubbliche.

 

Fonti:

Convenzione del Consiglio d’Europa sul paesaggio.

Preambolo: “Riconoscendo che il paesaggio è una parte importante della qualità della vita delle persone ovunque: nelle aree urbane e nelle campagne, nelle zone degradate così come nelle zone di alta qualità, nelle zone riconosciute come di eccezionale bellezza oltre che per gli ambienti quotidiani;”;

Articolo 1.a:

“‘Paesaggio’ significa un’area, come percepita dalle persone, il cui carattere è il risultato dell’azione e dell’interazione di fattori naturali e/o umani;”;

Articolo 2

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15, la presente Convenzione si applica all’intero territorio delle Parti e copre aree naturali, rurali, aree urbane e periurbane. Comprende aree terrestri, acque interne e marine. Riguarda paesaggi che possono essere considerati eccezionali così come paesaggi quotidiani o degradati”;

Articolo 6.C

“ciascuna Parte si impegna… a identificare i propri paesaggi ovunque il suo territorio”;

Articolo 15

“1. Ogni Stato o la Comunità Europea può, al momento del firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applica la Convenzione.

2. Qualsiasi festa può, in qualsiasi momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato in la dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione del Segretario Generale.

3. Qualsiasi dichiarazione resa ai sensi dei due commi di cui sopra può, in relazione a qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirato mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.”

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