REQUISITI IGIENICO – PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI

1. Principi generali

Le seguenti norme disciplinano i requisiti igienici cui gli edifici devono rispondere per soddisfare, almeno a livello di soglia, le esigenze dei singoli e della collettività.

2. Campo di applicazione

I requisiti di cui al presente capitolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori.

Negli interventi sugli edifici esistenti le presenti norme sono vincolanti limitatamente alle parti di edificio interessate dagli interventi stessi.

Non sono vincolanti negli interventi di manutenzione ordinaria e in quelli di straordinaria manutenzione che comportino un miglioramento della situazione igienica preesistente.

3. Tipologia dei locali

In base alla previsione d’uso degli spazi, in ogni edificio si distinguono:

  1. a) spazi di abitazione: sale soggiorno, uffici, studi, cucine, sale da pranzo, camere da letto, sale da gioco, sale di lettura e assimilabili;
  1. b) spazi di servizio: bagni, gabinetti, corridoi, disimpegni e ripostigli, lavanderia, spogliatoi, guardaroba.
  1. A) QUALITÀ DELL’ARIA

4. Volume d’aria

Il volume minimo d’aria disponibile per individuo non può essere inferiore a 25 mc., con il vincolo che l’altezza libera tra pavimento e intradosso finito del soffitto non sia inferiore a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

5. Aerazione naturale o diretta

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire di aereazione naturale adeguata alla sua destinazione.

6. Riscontro d’aria

Deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo per tutte le unità immobiliari anche mediante cavedi, ad esclusione degli alloggi per un utente virtuale.

7. Aerazione attivata: condizionamento – ventilazione meccanica

In sostituzione dell’aerazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi  permanenti ed adeguati alla destinazione d’uso dei locali, in conformità alla normativa tecnica vigente.

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Per aerazione attivata si intende il condizionamento o la ventilazione meccanica.

E’ ammessa nei seguenti casi:

1) locali destinati ad uffici; locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

2) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli (quali ad es. cinema, teatri e simili, camere oscure);

3) locali bagno di alloggi per un utente virtuale o se nell’unità immobiliare esista un bagno dotato di WC e aerato naturalmente.

Di norma la ventilazione meccanica è consentita solo per i servizi igienici e, ad integrazione di quella naturale, può essere consentita, previo parere del Responsabile del Servizio n. 1 della USSL, in esercizi commerciali per particolari esigenze.

CONDIZIONAMENTO

  1. A) Caratteristiche degli impianti

Gli impianti di condizionamento dell’aria devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrotermiche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone o le seguenti caratteristiche:

1) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore a 20 mc/persona/ora. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria;

2) temperatura di 19 +/- 1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale; nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27° C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore a 7°C;

3) la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento;

4) la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m 2.

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Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria con particolare riferimento agli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, ecc.

  1. B) Prese di aria esterna

Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili ed almeno m 6 se su spazi pubblici.

La distanza dei camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento.

8. Aerazione di tipo indiretto

L’aereazione può essere di tipo indiretto senza che sia necessario l’impiego di dispositivi di attivazione solo nei seguenti casi:

  1. a) locali non destinati alla permanenza di persone (quali ad es.: i ripostigli, le cantine, i sottotetti);
  1. b) spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale all’interno delle singole unità immobiliari (quali ad es. i corridoi).

9. Apertura di serramenti

Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.

Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l’esterno dell’edificio e dotate di opportune parti apribili, ad eccezione dei locali adibiti ad attività commerciali aperti al pubblico.

Le parti apribili computate nei calcoli per la verifica dei rapporti di aerazione devono essere esclusivamente verticali, qualora in copertura. Il comando che le attiva deve essere posto ad altezza d’uomo.

La conservazione delle minori superfici aeranti esistenti è consentibile a condizione che non vengano peggiorati i rapporti di aerazione già esistenti.

La superficie finestrata che garantisce il ricambio d’aria può essere ridotta a 1/12 del piano di calpestio negli ambienti dotati di serramento apribile da pavimento all’intradosso finito del soffitto.

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10. Altezze minime dei locali

L’altezza media dei locali non deve essere minore di 2,70 m.

L’altezza media può essere ridotta a 2,40 m. nei bagni, nei gabinetti, negli spogliatoi e lavanderie.

L’altezza negli altri spazi di servizio può essere ridotta a 2,10 m.

La distanza minima tra il pavimento e la superficie più bassa del soffitto finito non deve essere inferiore a 2,10 m.

La conservazione di minori altezze può essere autorizzata per gli interventi sugli edifici esistenti che non eccedono la straordinaria manutenzione.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio, guardaroba.

11. Volume minimo degli alloggi e numero degli utenti

La dimensione minima degli alloggi è espressa in volume, misurato al lordo delle partizioni interne, secondo la seguente formula: 25 + 49 u metri cubi, dove u è il numero degli utenti previsti uguale o superiore a 2.

Detta disponibilità di volume è calcolata indipendentemente dalla soluzione distributiva adottata per gli spazi di abitazione e ammette l’ipotesi della “pianta libera”. Al fine del presente calcolo non è computabile l’altezza media superiore a m 3; comune l’alloggio per un utente non può avere un volume inferiore a 80 mc. e una superficie netta utile inferiore a 30 mq.

Gli indici di volume determinano il numero massimo di utenti ammissibili per ogni alloggio sotto il profilo igienico-sanitario.

Per gli interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata si fanno salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia.

Dal Regolamento di Igiene di Milano

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