L’accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche nell’edilizia privata è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

La Legge13/89 concede ai cittadini contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, è però molto più preciso nell’identificazione di termini e concetti:

Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Visitabilità: Si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.

Adattabilità: È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si considera adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile.

Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6).

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Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici vi è stata l’emanazione di un ulteriore decreto attuativo.

 

LINEAMENTI NORMATIVI

Fonte: https://www.architutti.it/documenti/norme-barriere-architettoniche/

Legge 30 marzo 1971, n.118 – Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Le prime normative a tutela delle persone con disabilità compaiono negli anni ’70 a favore dei mutilati e invalidi civili. Il testo che viene redatto è la Legge n.118/1971, normativa che tratta principalmente di aspetti legati alle cure e all’assistenza sanitaria delle persone con disabilità piuttosto che alla fruibilità degli spazi. L’unico stralcio che tratta di accessibilità e barriere architettoniche è l’Art.27:

“Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge: i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati: in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.”

 

D.P.R. 27 aprile 1978, n.384 – Regolamento di attuazione dell’art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici

Il testo nasce come regolamento attuativo dell’art.27 della L.118/1971 citato nel precedente paragrafo. La norma si sofferma in particolare proprio sul superamento delle barriere architettoniche e fornisce, per la prima volta, indicazioni dimensionali per l’accessibilità delle strutture pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.

Si definiscono le caratteristiche dei percorsi pedonali e dei parcheggi, negli spazi aperti, e degli accessi, delle rampe, dei corridoi e delle porte per quanto riguarda invece lo spazio al chiuso.
Il testo venne abrogato dal DPR n.503/1996 di cui parleremo in seguito.
Legge 28 febbraio 1986, n.41 – Legge finanziaria 1986

Il testo in esame rappresenta una vera e propria legge finanziaria che spazia su diversi ambiti e settori. L’art.32 tratta di barriere architettoniche e in particolare troviamo che:

“non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi alle disposizioni […] in materia di superamento delle barriere architettoniche.”

Inoltre al comma 21 si parla per la prima volta di PEBA (piani di eliminazione delle barriere architettoniche)“per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati […] dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettonicheentro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.”

Fa sorridere che ancora oggi, a distanza di 30 anni, ci siano Comuni che ancora non si sono dotati dei suddetti piani.

Il comma 25 estende l’abbattimento delle barriere anche a tutto il patrimonio delle Ferrovie dello Stato“[…] destinata ad un programma biennale per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente medesimo.” Tutt’ora, anche in questo ambito e in tutto quello riguardante la mobilità pubblica organica, il lavoro da fare è enorme.

 

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Legge 9 gennaio 1989, n.13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dei Lavori Pubblici, si prefigge la stesura di un decreto contenente le prescrizioni tecniche volte al superamento delle barriere architettoniche in tutta l’edilizia residenziale privata e pubblica.

Tale decreto sarà il D.M. n.236/1989.

 

D.M. 14 giugno 1989, n.236 – Regolamento di attuazione dell’art.1 della legge n.13/1989

Il decreto rappresenta, tutt’ora, il testo normativo di riferimento per la progettazione che contempli il superamento delle barriere architettoniche.

Nei vari articoli che lo compongono si parla di criteri generali di progettazione (per accessibilità, visitabilità e adattabilità); si presentano le specifiche funzionali e dimensionali e le soluzioni tecniche conformi alla progettazione inclusiva.

 

E’ il primo testo che scende nel dettaglio della progettazione, proponendo dimensioni e specifiche tecniche di ambienti e arredi (fissi e mobili) con il supporto di disegni e schemi illustrativi delle varie soluzioni proposte.

 

Legge 5 febbraio 1992, n.104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Le finalità del testo sono:

  • garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
  • prevenire e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e il raggiungimento della massima autonomia possibile;
  • perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali assicurando i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione;
  • predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale.

La norma è particolarmente incentrata sugli aspetti sociali legati alla prevenzione, cura e integrazione della persona con disabilità; tuttavia, come è ovvio che sia, si parla anche di barriere architettoniche come ad esempio all’art.23 comma 2 in ambito di rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative: le strutture sportive devono essere prive di barriere, così come deve essere garantito l’accesso al mare per le persone con disabilità.

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L’art.24 ribadisce la necessità di abbattere le barriere architettoniche, come già definito dalla Legge n.13/1989 e il D.M. n.236/1989.

L’art.25 solleva l’importante questione dell’accesso all’informazione e alla comunicazione in modo da favorire la fruibilità dell’informazione radiotelevisiva e telefonica.

L’art.26 delega alle Regioni la disciplina delle modalità con le quali i Comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone con disabilità, la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini dei servizi di trasporto collettivo.

D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

Il Decreto abroga il D.P.R. n.384/1978 (Decreto Roncini) e rimanda al D.M. n.236/1989 per quanto riguarda le disposizioni operative per l’abbattimento delle barriere architettoniche che devono essere applicate anche agli edifici e spazi pubblici.

Le norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione, oltre che agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l’accessibilità e la visitabilità, (almeno per la parte oggetto dell’intervento stesso). Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità.
D.LGS. 22 gennaio 2004, n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

 

D.M. 28 marzo 2008, n.114 – Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale

 

 

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