Viene introdotto per superare le difficoltà di attuazione del piano dovute alla eccessiva frammentazione della proprietà fondiaria.

Il comparto edificatorio riunisce le proprietà immobiliari per le quali gli strumenti urbanistici prevedono una trasformazione unitaria  da più aventi titolo,  individuando gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Esso può riunire sia beni immobili contigui che beni immobili non contigui. Su invito del comune o per propria iniziativa, i proprietari di beni immobili compresi in un comparto possono riunirsi in consorzio e presentare al comune il piano urbanistico attuativo riferito all’intero comparto, insieme con l’impegno, garantito da fideiussioni, a coprire i costi da sostenere per realizzare le opere di urbanizzazione e quelli eventualmente da sostenere per espropriare gli immobili a ciò funzionali. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la partecipazione dei proprietari che detengono la maggioranza assoluta dei beni immobili in base al loro valore imponibile ai fini dell’applicazione dell’Imposta municipale unica.

 Di norma la trasformazione in comparto è attuata mediante intervento indiretto, ossia tramite un piano urbanistico attuativo convenzionato. Nei comparti di contenuta dimensione e complessità lo strumento urbanistico può prevedere che la trasformazione unitaria sia attuata mediante un intervento diretto, ossia tramite un permesso di costruire convenzionato.

I proprietari non aderenti al consorzio hanno il diritto di entrare a farne parte, con contestuale copertura delle spese di competenza, entro i successivi cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione del piano urbanistico attuativo. Decorso tale termine, il comune promuove una procedura di evidenza pubblica tesa a selezionare un soggetto imprenditore che sostituisca i proprietari non aderenti, entrando a far parte del consorzio e realizzando la parte privata del piano urbanistico attuativo rimasta inattuata. Al soggetto imprenditoriale selezionato è richiesto di anticipare al comune le spese necessarie all’esecuzione delle espropriazioni dei beni dei proprietari rimasti inerti.

Leggi anche   #24_Superfici e Indici di fabbricabilità: definizioni

Per la frammentazione normativa esistente in Italia consultare le NTA, gli articoli sull’attuazione del comparto edificatorio.

I Comparti sono assoggettati ad obbligo di strumento attuativo preventivo.

Quadro normativo:

E’ opportuno premettere alcune considerazioni sull’evoluzione dell’istituto del comparto
Esso, introdotto dal D.L. Lgt. 19 agosto 1917 n. 1399, nell’ambito delle misure straordinarie adottate a seguito del terremoto di Messina, è stato poi disciplinato, in via generale, dall’art. 870 del codice civile e dal coevo art. 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nel 2011 sono state introdotte le Misure di tipo perequativo, compensativo e incentivante: l’effetto comune. L’attitudine a generare diritti edificatori. L’art. 5, comma 3, D.l. 13 maggio 2011, n. 70.

Art. 870 codice civile: Comparti

Quando è prevista la formazione di comparti (1), costituenti unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento, gli aventi diritto sugli immobili compresi nel comparto devono regolare i loro reciproci rapporti in modo da rendere possibile l’attuazione del piano. Possono anche riunirsi in consorzio per l’esecuzione delle opere. In mancanza di accordo, può procedersi alla espropriazione a norma delle leggi in materia.
Note

(1) I comparti edificatori sono previsti da leggi speciali, introdotte allo scopo di risanare le zone danneggiate da fenomeni sismici, anche se, nel corso del tempo, si è fatto ricorso ad essi solo sporadicamente.

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