(art. 15, comma 5)

(Cfr. Linee guida ANAC n. 3/2016)

ALLEGATO I.2

Attività del RUP

 

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

  1. Il presente allegato disciplina la nomina e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del codice.

Articolo 2.

Nomina del responsabile unico del progetto.

  1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del codice, se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Articolo 3.

Modalità di individuazione del RUP.

  1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, del codice, e dagli artt. 5 e 6 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.
  2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del lgs. 165/2001.
  3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Articolo 4.

Struttura di supporto.

  1. Ai sensi dell’art. 15 comma 6 del Codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

 

Articolo 5.

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura.

  1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’art. 15 comma 7 del Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
  2. di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 000.000 di euro;
  3. di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;

 

  1. di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
  2. In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio
  3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del
  4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project

 

 

Articolo 6.

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

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  1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’art. 15 comma 7 del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell’intervento, in relazione alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare.
  2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata:
  3. di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
  4. di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14 del
  5. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

 

 

Articolo 7.

Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

 

 

  1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’art. 15 comma 3 del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei
  2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:
  3. formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. a) del codice. Predispone altresì l’elenco annuale da approvare ai sensi dell’art. 37 comma 1 lett. b) del codice;
  4. accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell’intervento pubblico o promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
  5. propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
  6. propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
  7. svolge l’attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’art. 15 comma 3 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
  8. accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’art. 58 comma 2 del codice;
  9. decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;

 

  1. richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 93 del codice;
  2. promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;
  3. provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
  4. è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012.
  5. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o

 

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Articolo 8.

Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento.

 

 

  1. Il RUP:
  2. effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’art. 15 comma 3 del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; il RUP esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
  3. svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell’art. dell’art. 15, comma 6 del Codice, o di una commissione appositamente nominata;
  4. svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l’eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell’art. 93 del codice;
  5. dispone le esclusioni dalle gare;
  6. in caso di procedura che prevede l’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa può svolgere tutte le attività che non implicano l’esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
  7. quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP procede direttamente alla valutazione delle offerte economiche;

 

  1. adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.
  2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o

 

 

Articolo 9.

Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione.

 

 

  1. Il RUP:
  2. impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
  3. autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
  4. vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
  5. adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
  6. svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
  7. assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
  8. prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, 81;

 

  1. trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto; i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
  2. autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
  3. approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
  4. irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l’appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
  5. ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 121 del codice;
  6. dispone la ripresa dei lavori e dell’esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
  7. attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell’articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell’intervento e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell’articolo 212, comma 3 del codice;
  8. propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
  9. rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell’emissione del mandato di pagamento;
  10. all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
  11. rilascia all’impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
  12. vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle
  13. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli 215 e 216 del codice.
  14. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del
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  1. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
  2. prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
  3. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  4. prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
  5. interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  6. per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
  7. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

 

 

Articolo 10.

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

 

 

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun
  2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
  3. programmazione dei fabbisogni;
  4. progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
  5. esecuzione contrattuale;
  6. verifica della conformità delle

 

  1. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell’articolo 6. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all’articolo 6, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l’obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni
  2. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
  3. programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
  4. progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
  5. affidamento;
  6. esecuzione per quanto di
  7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all’interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi
  8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi
  9. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all’effettuazione dello specifico acquisto e all’esecuzione Resta fermo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice.
  10. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l’art. 62 comma 14 del
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1 COMMENT

  1. Sono disponibili nella sezione novità del sito Liparoti.legal le slide dell’intervento “Nuovo Codice Appalti d.Lgs. 36/2023: Responsabilità penale del RUP” tenutosi in data 23 Gennaio 2024 da parte dell’Avv. Federica Liparoti.

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