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L’abilitazione professionale #architetto

Per accedere alla professione di architetto in Italia sono richieste

Laurea in Architettura tab. – Classe XXX; laurea in Ingegneria edile e architettura tab. – Classe 4/S; o Architettura e Ingegneria edile – architettura tab.- Classe LM-4,(come specificato dal DPR. 328/2001 per gli esami di Stato negli Art.17 e Art. 18) e da D.M.9 luglio 2009. L’accesso alle Università in Italia è regolamentato con Decreti che ne regolano il numero programmato come per le professioni Mediche e Sanitarie.

Abilitazione professionale, che si ottiene superando un esame di Stato che consiste in quattro prove (tre scritte e una orale).

Iscrizione all’ordine professionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori .

L’Ordine degli Architetti – che a seguito di una recente riforma raccoglie anche i pianificatori (urbanisti), i paesaggisti e i conservatori dei beni storico-architettonici – è il supremo organo di tutela professionale, ed è organizzato su base provinciale (in base al luogo di residenza dell’architetto) e ultimamente con norma europea che equipara il Domicilio professionale alla residenza. All’interno dell’ordine vi sono attualmente diverse classi e categorie, a seconda della specifica abilitazione.

Hanno diritto al titolo di dottore in architettura i laureati secondo i vecchi ordinamenti e quelli in possesso dell’attuale laurea quinquennale; i laureati del corso di laurea quinquennale sono automaticamente detentori del titolo di architetto; gli stessi possono sostenere l’esame di abilitazione per il titolo di architetto senior, pianificatore, paesaggista e conservatore e consequenzialmente iscriversi all’ordine professionale nella sezione A.

I laureati dei nuovi ordinamenti con laurea triennale hanno diritto a sostenere l’esame di abilitazione per iscriversi alla sezione B. Il loro titolo sarà quello di architetto iunior, ed avranno alcune limitazioni nell’ambito professionale, ovvero potranno svolgere attività di collaborazione alle attività di progettazione degli architetti e degli ingegneri e svolgere incarichi in forma autonoma relativamente a costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate.

La legge italiana riconosce prerogative equivalenti a quelle degli architetti anche agli ingegneri civili o edili regolarmente iscritti al rispettivo ordine, per quanto riguarda l’esercizio della professione. Pertanto anche un architetto  si può iscrivere all’ordine degli ingegneri e viceversa.

Rimane campo esclusivo dell’architetto l’intervento su manufatti storico-architettonici vincolati dalla legislazione specifica.

Altri professionisti del settore edilizio sono il geometra e il perito industriale specializzato in edilizia (perito edile); tali figure professionali hanno varie limitazioni rispetto ad architetti ed ingegneri ed anche, a seguito di un diverso e più breve percorso di studi, finalizzato all’apprendimento di aspetti basilari e complementari del lavoro nell’edilizia, nell’estimo, nella topografia e nella progettazione di medie strutture anche civili.

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