La regola tecnica verticale (RTV) per le autorimesse
Il 19 novembre 2020 è entrata in vigore la regola tecnica verticale (RTV) di prevenzione incendi per le autorimesse con superficie lorda utile superiore a 300 m². La RTV è contenuta nel DM 15 maggio 2020, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 “Autorimesse” della sezione V dell’allegato 1 al DM 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi).
Prevenzione incendi nelle autorimesse: cosa prevede la RTV
Il decreto definisce che cosa si intende per “autorimessa” e per “superficie lorda utile” dell’autorimessa. Classifica inoltre le autorimesse in base a:
- caratteristiche prevalenti degli occupanti;
- superficie lorda;
- quota di tutti i piani.
Rientrano nel campo di applicazione anche le autorimesse condominiali.
La norma indica come effettuare la valutazione del rischio e quali strategie antincendio adottare. Stabilisce la classe di resistenza al fuoco delle strutture, il tipo di compartimentazione e le modalità di gestione dell’esodo. Fornisce anche indicazioni sul controllo di fumi e calore e sugli impianti di rivelazione e allarme.
Progettazione antincendio delle autorimesse
La norma applica i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio attraverso l’impiego di scenari d’incendio di progetto. Nel rispetto di alcune prescrizioni, consente anche di adottare i modelli numerici semplificati di incendio localizzato previsti dall’Eurocodice UNI EN 1991-1-2.
L’adeguamento delle autorimesse
Dall’entrata in vigore della nuova norma, le autorimesse con superficie lorda utile superiore a 300 m² devono essere progettate e adeguate secondo la RTV. Per queste attività non si applicano più il DM 1° febbraio 1986 e il DM 22 novembre 2002. Viene così meno il cosiddetto “doppio binario” per la progettazione di tutte le nuove autorimesse con superficie complessiva superiore a 300 m².
Non è richiesto l’adeguamento delle autorimesse esistenti in due casi:
- se risultano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011;
- se sono state progettate sulla base di norme previgenti, purché ciò sia comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
Resta comunque possibile applicare volontariamente la nuova RTV all’intera autorimessa.
Le novità: verso una revisione della RTV
La RTV del 2020 è ora in fase di revisione. Nella seduta del 9 luglio 2025, il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) per la prevenzione incendi ha esaminato una bozza di decreto sulle autorimesse pubbliche e private, che aggiorna la RTV V.6 approvata con il DM 15 maggio 2020.
Con la circolare n. 312 del 17 luglio 2025, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto agli Ordini territoriali di presentare osservazioni tecniche sulla bozza entro il 30 agosto 2025. Per ciascuna osservazione andavano indicati l’articolo interessato, il testo della modifica proposta e la relativa motivazione.
Al momento il nuovo decreto non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Fino alla sua entrata in vigore resta quindi pienamente applicabile la RTV approvata con il DM 15 maggio 2020.
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