La Segnalazione Certificata Inizio Attività, meglio nota con l’acronimo SCIA, dopo il restyling  che ha subito questo istituto a seguito dell’emanazione della legge 7 agosto 2012, n. 134.Considerata la complessità della materia, il tema della SCIA sarà sviluppata in una serie di post che tratteranno le procedure e gli adempimenti legati alla Segnalazione Certificata Inizio Attività; le opere realizzabili con la SCIA e le caratteristiche della Segnalazione Certificata Inizio Attività. E proprio queste ultime saranno oggetto di questo primo approfondimento.Sono cinque le caratteristiche peculiari che caratterizzano la Segnalazione Certificata Inizio Attività.La SCIA in sostituzione della DIALa Segnalazione Certificata Inizio Attività sostituisce la Denuncia Inizio Attività qualora non siano presenti vincoli di natura ambientale, paesaggistica o culturale e, pertanto, si possono realizzare le opere previste dall’art. 22 (commi 1 e 2) del Testo Unico Edilizia nel testo vigente.Quando iniziare le opere e la documentazione da allegareLe attività previste dalla Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere iniziate a partire dalla data della sua presentazione all’amministrazione competente.Alla SCIA deve essere allegata la seguente documentazione:

1. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti;

2. le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati;

3. gli elaborati tecnici necessari per consentire tutte le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Modalità di presentazione della SCIA

La Segnalazione Certificata Inizio Attività, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni, nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la Segnalazione Certificata Inizio Attività si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

Acquisizione di atti e pareri

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Nei casi in cui la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, dalle attestazioni, dalle asseverazioni e certificazioni (fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti).

SCIA, le  cose da sapere sulla Segnalazione Certificata Inizio Attività

Riprendiamo il tema della SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività, trattato nel primo post pubblicato lunedì scorso per descrivere le procedure della SCIA edilizia dopo la legge 7 agosto 2012, n. 134 (leggi anche Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la legge 134/2012).

Gli adempimenti previsti per la formazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA edilizia) sono i seguenti:

1. La SCIA edilizia deve essere presentata all’amministrazione competente.

2. L’attività oggetto della Segnalazione Certificata Inizio Attività può essere iniziata già dalla data di presentazione all’amministrazione competente.

In caso di invio della SCIA (e della relativa documentazione di cui abbiamo parlato in questo post) a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricezione, si considera presentata non il giorno della spedizione ma il giorno della ricezione da parte dell’amministrazione.

3. La Segnalazione Certificata Inizio Attività deve contenere tutta la documentazione autocertificata, prevista dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nel testo vigente.

4. Qualora la normativa vigente preveda l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti, fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti, dalle: autocertificazioni, attestazioni, asseverazioni e certificazioni.

5. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della SCIA edilizia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, oppure rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, oppure ancora specifiche determinazioni in via di autotutela.

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6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per:

– il patrimonio artistico e culturale;

– l’ambiente;

– la salute;

– la sicurezza pubblica;

– la difesa nazionale.

7. Per le dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, che dichiarano o attestano falsamente l’esistenza di requisiti o dei presupposti previsti dalla norma di riferimento, viene applicata la sanzione penale, che prevede la reclusione da 1 a 3 anni.

 

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