Il termine collaudo, dal latino cum laude (“a regola d’arte”), indica il complesso delle verifiche volte ad accertare che un’opera sia stata eseguita correttamente, nel rispetto delle norme tecniche e contrattuali. Esso si effettua ad opera ultimata, prima del pagamento della rata a saldo all’impresa esecutrice.
Nel settore dei lavori pubblici e privati, la nozione di collaudo ha una duplice accezione:
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Collaudo tecnico-amministrativo, cioè il procedimento volto a certificare la corretta esecuzione dell’opera sotto il profilo tecnico, contabile e amministrativo.
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Collaudo statico, ossia l’attività tecnico-specialistica che verifica la sicurezza e la stabilità strutturale dell’opera, presupposto per il rilascio della licenza d’uso o dell’agibilità.
Sebbene i due termini condividano la stessa radice, essi corrispondono a funzioni differenti: il primo attiene all’ambito gestionale–contrattuale, il secondo alla sicurezza strutturale.
Il collaudo tecnico-amministrativo
L’attuale riferimento normativo è contenuto negli articoli 116–121 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).
Storicamente, la definizione si rinviene nell’art. 187 del D.P.R. 554/1999, secondo cui il collaudo ha lo scopo di “verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto e alle varianti approvate”.
Il collaudatore, tecnico abilitato con almeno dieci anni di iscrizione all’albo, verifica:
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la corrispondenza tra i dati contabili e le risultanze di fatto;
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la qualità dei materiali impiegati;
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la corretta esecuzione delle procedure espropriative o autorizzative;
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l’eventuale presenza di riserve dell’appaltatore.
In casi particolari, può essere disposto anche un collaudo in corso d’opera, utile a verificare parti non più ispezionabili successivamente.
Nei lavori di importo inferiore a € 1.000.000, il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori e approvato dal RUP.
Il collaudo statico
Il collaudo statico riguarda le strutture portanti e ha la finalità di accertare la stabilità e la sicurezza dell’opera.
È disciplinato da un corpus normativo specifico:
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Legge 1086/1971 (artt. 7 e seguenti),
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Legge 64/1974 (norme per le costruzioni in zona sismica),
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D.P.R. 380/2001, art. 67,
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D.M. 14 gennaio 2008 e D.M. 17 gennaio 2018 – Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).
Il collaudo statico deve essere eseguito da un ingegnere o architetto iscritto da almeno dieci anni al relativo ordine professionale, non coinvolto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera.
Il collaudatore verifica il comportamento strutturale complessivo e la qualità dei materiali; può eseguire prove di carico e altre verifiche sperimentali.
Il collaudo statico è obbligatorio per tutte le opere strutturali in conglomerato cementizio, acciaio, legno o altri materiali che incidano sulla pubblica incolumità, indipendentemente dalla natura pubblica o privata dell’intervento.
Collaudo sismico
Quando l’opera è realizzata in zona sismica, il collaudo statico assume valore anche di collaudo sismico, in quanto le verifiche comprendono la rispondenza dell’opera alle prescrizioni antisismiche previste dalle NTC 2018 e dalle normative regionali.
Collaudo in edilizia privata
Nel settore privato, il Codice Civile (artt. 1665–1666) non usa il termine “collaudo”, ma si riferisce al concetto di verifica dell’opera. Tuttavia, la Legge 1086/1971 e il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) estendono l’obbligo del collaudo statico anche alle costruzioni private.
Per interventi privati di importo inferiore a € 200.000, o per opere pubbliche sotto i € 500.000, il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori.
Conclusione
Il collaudo rappresenta la fase conclusiva e di garanzia del processo costruttivo.
Attraverso la distinzione tra collaudo tecnico-amministrativo e statico, la normativa italiana assicura sia la correttezza tecnico-contabile dell’opera sia la sicurezza strutturale per l’uso pubblico o privato.
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