Il collaudo dal latino “cum-laude”, ossia a regola d’arte, serve appunto a verificare la corretta e regolare esecuzione dei lavori ad opera ultimata, da eseguirsi prima di pagare l’ultima rata a saldo all’impresa.

Il riferimento alla nozione di collaudo deve intendersi in senso duplice:

  • collaudo amministrativo (o tecnico-amministrativo), consistente nel procedimento finalizzato alla certificazione della corretta esecuzione dell’opera;
  • collaudo statico, inteso quale attività di accertamento tecnico specialistico per la verifica della sicurezza, da cui dipende il rilascio della licenza di uso delle costruzioni.

Le due nozioni, pertanto, pur riflettendo una identità terminologica, rimangono del tutto distinte, poiché afferiscono a funzioni diverse.

La nozione di collaudo tecnico-amministrativo è desumibile dalla lettera dell’art. 187 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, secondo cui “Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati”, nonché “di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente”.

La normativa sugli appalti pubblici prevede, a carico del collaudatore, una serie di adempimenti tecnici specifici, incluse le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e, a talune condizioni, l’esame delle riserve dell’appaltatore.
In alcuni casi particolari, il D.P.R. n. 554/1999 (e così il nuovo regolamento) prevede l’obbligo di effettuare il collaudo in corso d’opera.

Per le opere private il Codice Civile (articoli 1665 e 1666) non distingue chiaramente le fasi nelle quali si articola il procedimento di collaudo, ed anzi la nozione di collaudo è estranea alla terminologia del codice, che parla solo di verifica.
Le disposizioni del Codice civile devono essere integrate dalle successive disposizioni della L. n. 1086/1971 prima e del Testo Unico dell’edilizia (D.P.R. n. 380/2001) poi.
Queste prevedono specifici adempimenti (tecnici e amministrativi) posti a carico del collaudatore, con riferimento a tutte le costruzioni, siano esse pubbliche o private, finalizzati all’emissione del certificato di collaudo statico e della successiva licenza d’uso dell’opera realizzata.
A tali normative deve, quindi, farsi riferimento per la determinazione della nozione di collaudo statico.
Da ultimo, secondo il D.M. 14 gennaio 2008 (pubblicato in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008), con tale espressione si intende “il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante”. Il collaudo statico deve, pertanto, essere eseguito in osservanza di precise prescrizioni normative, che attengono al controllo sulla rispondenza tra il progetto e l’opera realizzata, nonché sulla qualità dei materiali utilizzati.
Per fare chiarezza in materia di collaudo Il Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri ha redatto il volume VIII della “Guida alla professione di ingegnere” di cui si presenta il volume dedicato ad analizzare le norme che regolano il collaudo nel settore delle costruzioni.

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In ambito edilizio ne esistono tre tipologie: il collaudo statico, quello amministrativo o il certificato di collaudo finale per le opere che richiedono solo D.I.A.

Le tipologie di collaudo:

il Collaudo statico

Nel caso di strutture portanti di edifici o infrastrutture, viene svolto il cosiddetto collaudo statico, in cui si possono effettuare delle prove di carico, che hanno lo scopo di verificare la stabilità strutturale dell’opera costruita.

In Italia l’obbligatorietà del collaudo statico è regolamentata dalla Legge n.1086 del 5/11/1971.

Allo stato attuale il testo unico in materia edilizia, D.P.R. 380/01, unitamente alla normativa tecnica di cui ai rispettivi Decreti Ministeriali e relative circolari esplicative risultano comprendere l’intera legislazione nazionale per ciò che concerne il collaudo statico di strutture edilizie. La legislazione da prendere a riferimento risulta essere la seguente:

  • L.1086/71.
  • L. 64/74.
  • D.P.R. 380/01.
  • DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e successive circolari esplicative ( ora NTC 2018).

Il collaudo statico come ben definito nelle “Norme tecniche per le costruzioni” è una parte del collaudo generale tecnico amministrativo dell’opera e riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti strutturali dell’opera che svolgono funzione portante. Esso ai sensi della legislazione vigente si rende necessario (art. 67 D.P.R. 380/01 ex art.7 L.1086/71) per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio e metalliche la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità. Le finalità del collaudo statico dell’opera, la cui obbligatorietà nella legislazione preesistente (art.67 DPR 380/01) riguardava le sole costruzioni in conglomerato cementizio e metalliche, con l’entrata in vigore delle ultime Norme Tecniche delle costruzioni (DM infrastrutture 14.01.2008) vengono di fatto estese a tutte le parti strutturali delle opere che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell’opera medesima e di conseguenza la pubblica incolumità, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato. Il collaudatore, ingegnere o architetto, viene nominato dal committente contestualmente alla denuncia di inizio lavori; la scelta è discrezionale e nell’atto di accettazione il collaudatore deve attestare di essere iscritto da non meno di 10 anni al relativo ordine professionale e di non aver preso parte ai lavori oggetto di collaudo in nessuna delle varie fasi di progettazione, direzione ed esecuzione. Il collaudo statico di un edificio consiste in un attento e scrupoloso controllo della struttura con particolare attenzione agli elementi costitutivi di maggiore rilevanza dal punto di vista statico e da una verifica della struttura nel suo comportamento di insieme. È facoltà del collaudatore in relazione alla propria esperienza ed alla tipologia dell’opera, utilizzare tutti i mezzi di indagine ritenuti più opportuni a formarsi il convincimento della collaudabilità statica dell’opera stessa. Fermo restando quanto detto, la legislazione vigente fissa per il collaudatore degli obblighi formali e sostanziali, in relazione alle verifiche da svolgersi (art. 67 del DPR 380/01).

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Collaudo tecnico-amministrativo

Si definisce collaudo tecnico-amministrativo la prestazione professionale che comprende:

  • l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto e del contratto e delle eventuali perizie di variante approvate;
  • la verifica tecnico-contabile delle misure delle opere e dei relativi prezzi applicati;
  • l’esame ed il parere sulle eventuali riserve presentate dall’appaltatore;
  • l’emissione del Certificato di Collaudo, col quale vengono svicolate le ritenute contrattuali a garanzia dell’Ente appaltante.

La prestazione può essere richiesta al professionista a seguito dell’ultimazione delle opere oppure sin dall’inizio delle opere, nel qual caso si parla di “collaudo in corso

Collaudo sismico

Coincide di fatto col collaudo statico dell’opera quando questa viene edificata in zona sismica.

Note

Qualora ci si trovi dinanzi ad una committenza di tipo privato, con opere che non superino € 200.000,00, o in caso di committente pubblico con una soglia inferiore ai € 500,000,00 il collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

 

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