Con la pubblicazione del Regolamento di disciplina nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia (pagine 6, 7, 8 del documento allegato) viene data attuazione a una fondamentale componente della riforma delle professioni, quella deontologica.
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Il regolamento:

  • istituisce i Consigli di disciplina come organi diversi dai consigli provinciali;
  • definisce le modalità di individuazione dei componenti dei nuovi consigli;
  • demanda al Presidente del Tribunale la loro nomina;
  • individua le funzioni di presidente nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo;
  • prevede l’articolazione del Consiglio in Collegi di disciplina;
  • interessa tutti gli iscritti all’Albo (architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori, della Sezione a) e di quella b).

Gli elementi qualificanti di tale regolamento sono sicuramente la possibilità di prevedere:

  • consiglieri esterni non iscritti all’Albo, purché di comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
  • Consigli di disciplina interprovinciali o regionali, su richiesta degli Ordini.

Il Regolamento non prevede specifiche riserve nei Consigli di disciplina per gli iscritti alle differenti Sezioni o Settori in cui si articola l’Albo.

Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma dell’articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di designazione dei membri dei Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in attuazione dell’art. 8, comma 3, del dpr 7 agosto 2012 n. 137.

Art. 2 (Consigli di disciplina)

1. Presso i Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono istituiti i Consigli di disciplina che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e di decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo.

2. I Consigli di disciplina sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina può variare in proporzione al numero degli iscritti all’Ordine, secondo la medesima proporzione stabilita per i componenti dei Consigli dell’Ordine. Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina
sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’Albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi sia anche un solo componente non iscritto all’Albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

3. Nel Consiglio di disciplina è prevista l’articolazione interna in Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri.
L’assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di disciplina. Ogni Collegio di disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione all’Ordine, ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Ordine, dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal Consigliere con minore anzianità d’iscrizione all’Ordine ovvero, quando siano presenti membri non iscritti all’Ordine, dal Consigliere con minore anzianità anagrafica. In ciascun Collegio di disciplina non
può essere prevista la partecipazione di più di un componente esterno all’Ordine.

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4. I Consigli di disciplina, operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

5. I compiti di segreteria e di assistenza all’attività del Consiglio di disciplina sono svolti dal personale dei Consiglio dell’Ordine.

Art. 3 (Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica)

1. La carica di Consigliere dei Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è incompatibile con la carica di Consigliere dell’Ordine e con la carica di Consigliere del Consiglio nazionale.

2. I componenti dei Consigli di disciplina che risultino, nel corso del loro mandato, nelle condizioni di cui al successivo art. 4, comma 4, decadono immediatamente dalla carica e sono sostituiti ai sensi del successivo articolo 4 comma 12.

Art. 4 (Nomina)

1. I componenti dei Consigli di disciplina dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi redatto a cura del predetto Consiglio dell’Ordine.

2. Gli iscritti all’Ordine che intendano partecipare alla selezione per la nomina a componente del Consiglio di disciplina devono presentare la loro candidatura entro e non oltre trenta giorni successivi all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

3. Per essere inseriti nell’elenco, dovrà essere presentata al Consiglio provinciale dell’Ordine apposita domanda in forma scritta con cui, nel richiedere l’inserimento nell’elenco, si autocertifichi, ai sensi della normativa vigente, l’assenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 3 ed il possesso dei requisiti di cui al presente articolo; alla domanda dovrà essere allegato un breve curriculum vitae; la mancata allegazione di quest’ultimo
determina l’esclusione dalla selezione. Il curriculum dovrà essere compilato conformemente al modello predisposto dal Consiglio nazionale e messo a disposizione sul sito internet del Consiglio dell’Ordine.

4. All’atto della candidatura, gli iscritti devono dichiarare, altresì, a pena di inammissibilità:

  • di essere iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori da almeno 5 anni;
  • di non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniugio con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;
  • di non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo nel rispettivo Consiglio dell’Ordine;
  • di non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  • di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.
  • di non aver subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
  • di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all’Albo.
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5. È facoltà del Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori indicare nei Consigli di disciplina componenti esterni, non iscritti all’albo. Per i componenti dei Consigli di disciplina non iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, la scelta dei soggetti da inserire nell’elenco di cui al successivo comma 6,
avviene ad opera del singolo Consiglio dell’Ordine d’intesa con l’interessato o tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria. Tali componenti esterni possono essere prescelti, previa valutazione del curriculum professionale e in assenza delle cause di
ineleggibilità di cui al precedente comma 4, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

  •  iscritti da almeno 5 anni all’albo degli Avvocati, dei Notai, dei Dottori Commercialisti, degli Ingegneri, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e dei Geologi, con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
  • esperti in materie giuridiche o tecniche con comprovata esperienza in materia di ordinamento professionale;
  • magistrati in pensione che hanno esercitato le funzioni giudiziarie nella giurisdizione civile, del lavoro o amministrativa.

6. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delibera, nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 2 per la presentazione delle candidature, i nominativi designati da comunicare al Presidente del Tribunale,
previo accertamento e valutazione dei requisiti ed esaminati i rispettivi curricula, il cui numero complessivo è pari al doppio del numero dei consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

7. Almeno due terzi dei componenti dei singoli collegi di disciplina devono essere iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La formazione degli elenchi di nominativi e dei consigli di disciplina di cui al comma 1 tiene conto di questo principio.

8. Dopo la sua compilazione, la delibera viene pubblicata sul sito internet del Consiglio dell’Ordine in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

9. La delibera è trasmessa al Presidente del Tribunale individuato ai sensi del comma 1, con PEC, o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, affinché provveda a designare i membri effettivi e i membri
supplenti del Consiglio di disciplina senza indugio sulla base dei rispettivi curricula professionali.

10. La nomina dei componenti del Consiglio di disciplina da
parte del Presidente del Tribunale è comunicata agli uffici del Consiglio dell’Ordine ed al Consiglio Nazionale con PEC o comunque con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, per consentire il successivo insediamento dell’organo e per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio dell’Ordine, in formato pubblico e liberamente accessibile, con collegamento ben visibile nella pagina principale.

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11. All’immediata sostituzione dei componenti del Consiglio di disciplina che vengano meno a causa di decesso, dimissioni o per altra ragione, si provvede mediante nomina dei componenti supplenti già designati dal Presidente del Tribunale e secondo l’ordine da quest’ultimo individuato. Qualora non sia possibile procedere nel senso indicato, per essere terminati i membri supplenti, si procederà alla formazione di una lista composta da
un numero di componenti doppio rispetto a quelli da sostituire, individuata discrezionalmente dal Consiglio dell’Ordine, entro cui il Presidente del Tribunale sceglierà il nuovo consigliere. Le comunicazioni avverranno sempre con PEC o comunque con
mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla
ricevibilità. Ogni sostituzione verrà comunicata anche al Consiglio nazionale e verrà pubblicata sul sito Internet del Consiglio dell’Ordine.

12. Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della
Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di Disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più provincie finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede.

Art. 5 (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse)

1. Ogni componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interessi, anche ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione,
dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di disciplina; quest’ultimo procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interesse, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.
2. Ai fini dell’individuazione del conflitto di interessi si applica l’art. 3 della legge 20 luglio 2004 n. 215. Costituisce ipotesi di conflitto di interessi per il consigliere aver intrattenuto rapporti lavorativi o collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto
a procedimento disciplinare o con il denunciante.

Art. 6 (Disposizioni transitorie)

1. Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, la
funzione disciplinare è svolta dai Consigli dell’Ordine in conformità alle disposizioni vigenti.
2. I procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento dei nuovi Consigli di disciplina sono regolati in base al comma 1. La pendenza del procedimento disciplinare è valutata con riferimento alla data di adozione della delibera consiliare di apertura
del procedimento disciplinare.

Art. 7 (Pubblicità ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito internet e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

 

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