Gli ordini professionali hanno origine storica nelle corporazioni medioevali.

Nelle società moderne essi sono presenti quali istituzioni di tutela degli utenti e cittadini e nell’Europa continentale hanno natura pubblica. Nel modo anglosassone, invece, si sono evoluti quali associazioni di professionisti, che regolano le diverse abilitazioni utili per implementare le procedure amministrative  ( es. licenza edilizia) .

I fondamenti giuridici dell’Ordine professionale degli Architetti, così come quello delle altre professioni “regolamentate” trovano nella L.1395 del 24 giugno 1923 la prima espressione, ispirata dall’ultimo governo liberale prima dell’avvento del Regime, che da parte sua abolì gli Ordini Professionali in favore dei Sindacati dei Fasci e delle Corporazioni.

Gli Ordini delle professioni regolamentate – oltre all’architetto vi sono l’ingegnere, il medico, l’avvocato, il notaio ecc. – furono successivamente reintrodotti il 31 gennaio del 1945 con Decreto Luogotenenziale  n°382, mentre altri provvedimenti legislativi modificativi sono stati emanati nel 2001 con D.P.R. n°328, nel 2011 con il D.L. 138 convertito il L.148/2011, nel 2012 con il D.P.R. n°137 detto anche “Riforma delle Professioni”. Quest’ultimo provvedimento legislativo ha distinto la materia deontologica, che viene affidata ad un Consiglio di Disciplina formato da 11 membri nominati sulla scorta di autocandidature dal Presidente del Tribunale.

Altre importanti modifiche riguardano la Formazione Continua Permanente e l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile professionale.

Nell’articolato del 1923, nato dall’esigenza di creare degli organismi di controllo autonomi per le attività professionali regolamentate, venivano introdotti alcuni principi sulle funzioni dell’Ordine validi ancora oggi, sebbene in parte modificati dalla normativa successiva:

  • tenuta dell’Albo
  • tenuta del bilancio
  • espressione di pareri in merito agli onorari
  • vigilanza e tutela della professione – deontologia
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In base a questi principi  l’Ordine  tutela l’interesse pubblico rispetto al fatto che i propri iscritti posseggano le conoscenze, le competenze, la moralità e l’etica necessarie per svolgere questo mestiere,  dall’altra si relaziona con la Comunità per creare le migliori condizioni perché gli architetti possano svolgere il proprio lavoro al meglio delle loro possibilità.

L’art.9 della nostra Costituzione, salda la tutela del paesaggio, dell’ambiente e dei beni culturali in una prospettiva che guarda alla testimonianza del passato come un impegno per il futuro, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli e da importanza all’Architettura come disciplina sociale, per la qualità della vita di tutti i giorni, e per il contributo che gli architetti possono dare, come professionisti e come cittadini attivi, responsabili e partecipi del futuro del nostro Paese.

Le capacità che l’architetto ha “di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali”  – Direttiva Europea 2005/36/CE – costituiscono altrettante obbligazioni, impegni e responsabilità nei confronti delle Comunità, cui l’Ordine è tenuto a dar conto attraverso la vigilanza, ma anche la formazione dei propri iscritti.

Queste sono le caratteristiche per esercitare la professione di architetto:

Professione intellettuale – “Una professione intellettuale é un’abilità specifica (specifica non generica), fondata su principi indotti dalle scienze che vengono insegnati normalmente nelle università o scuole superiori che implica sempre la soluzione di un problema sulla base di quei principi” *.

Indipendenza – Un altro cardine è la libertà intellettuale del professionista che deve svolgere la propria attività in piena indipendenza, con personale responsabilità e controllo anche nell’ambito di organizzazioni complesse, con trasparente concorrenzialità, incentrata sulla qualità e non sulla minimalizzazione degli onorari.

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Albo professionale  – Il Consiglio dell’Ordine è preposto alla tenuta dell’Albo degli iscritti, nel ricevere le domande di iscrizione si limita ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e procede all’iscrizione come atto dovuto e non discrezionale. Non può essere iscritto all’Albo chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in una pena superiore ai tre anni di reclusione, o a quella dell’interdizione dell’esercizio della professione.

Professione protetta – Tra tutte le professioni intellettuali ve ne sono alcune che sono definite protette; si tratta di quelle professioni per il cui esercizio é necessaria l’iscrizione in apposito Albo e cioé di quelle professioni, tradizionalmente riservate a coloro che, per il corso di studi e la preparazione conseguita, sono i soli ad essere in possesso delle capacità tecniche e professionali necessarie ad assicurare una prestazione di qualità nell’interesse del cliente e della collettività. Si tratta di quelle professioni che per l’elevato rischio sociale o comunque per l’interesse pubblico connesso al loro legale esercizio, sono indirizzate a diritti fondamentali dei cittadini: difesa del diritto alla salute, difesa dei diritti soggettivi, tutela delle trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio, sicurezza delle costruzioni e degli impianti, informazione, ecc..

Componente etica – Le prestazioni professionali possiedono una assoluta specificità che le distingue e le rende non assimilabili ad alcuna altra attività economica, sia essa attinente ai servizi, alla produzione, al commercio, comportando una indispensabile componente etica che non viene richiesta agli altri settori.

Fiduciarietà – Il Committente è obbligato dalla legge a servirsi di un professionista iscritto all’Ordine per ottenere determinate prestazioni, tuttavia, gli è garantita la massima libertà di scelta del professionista nell’ambito degli iscritti all’Albo. Il rapporto che si istaura tra cliente e professionista ha carattere fiduciario, nel senso che il cliente liberamente sceglie una persona a cui si affida completamente, avendo fiducia nelle sue competenze tecnico-scientifiche e nella moralità del suo comportamento.

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Codice deontologico – È l’elemento caratterizzante il sistema professionale. È lo strumento di cui si dotano gli Ordini ed i Collegi per assicurare il corretto esercizio della professione e costituisce il portato sostanziale di una professione intellettuale “protetta”. Esso garantisce l’interesse collettivo ed il cittadino. L’Ordine ha il compito di tutelare gli interessi della collettività degli iscritti e non del singolo iscritto.

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