Le competenze attribuite all’architetto iunior sono elencate dalla lettera “a” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, che così recita: “Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”: le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate; i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”.

Tali competenze, ancorché non esclusive o riservate, ad una prima lettura potrebbero sembrare non sufficientemente definite o, comunque, lasciare margini interpretativi.

In realtà una lettura più attenta fa capire che i limiti delle attribuzioni dell’ “architetto iunior” non sono così labili come sembrerebbe, infatti scendendo di scala possiamo dedurre alcune considerazioni.

Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1° della citata norma, queste “attribuiscono” in primis al tecnico laureato triennale un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell’architetto o dell’ingegnere edile ambientale (1).

Per tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l’architetto iunior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e
collaborazione senza assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei
lavori.

Consistenti invece risultano le limitazioni alle competenze attribuite dal punto 2° della citata norma, in quanto esse concernono l’assunzione diretta della responsabilità di progettista e/o direttore di lavori di “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.

La logica della norma è chiara: l’architetto iunior “non” ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri edili ambientali, pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere.(2)

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Gli elementi discriminanti prescritti dalla norma sono due:
a) la semplicità delle costruzioni civili;
b) l’uso di metodologie standardizzate nella progettazione/direzione, ecc..

Entrambi meritano un approfondimento: l’accezione di “costruzione civile semplice” non presuppone, in linea di principio, limiti di carattere quantitativo, bensì di natura qualitativa, rilevando in via prioritaria la semplicità della progettazione.

Detta “semplicità” deve riguardare tutte le attività professionali attribuite all’architetto iunior, ben potendosi presentare casi nei quali è la stessa dimensione dell’intervento a comportare difficoltà progettuali e, quindi, sottrarre una determinata opera dalla casistica delle “costruzioni semplici”.

La fondatezza dell’approccio interpretativo è confermata dall’altro elemento assunto dalla norma per stabilire i limiti delle competenze progettuali dell’architetto iunior e cioè l’uso di “metodologie (procedure) standardizzate”ovvero da quell’insieme di regole comunemente applicate nella prassi in casi analoghi a quello trattato dal professionista de quo.

E’ di tutta evidenza, infatti, che il ricorso ad una metodologia-procedura standardizzata rende, da un lato, di per sé semplice la progettazione, dall’altro, implica l’impossibilità di ricorrere a tale metodologia non appena il tema progettuale esca dalla norma presupponendo quindi approcci specifici o comunque non standardizzabili.

La correlazione di questi due elementi (la semplicità della costruzione e l’uso di metodologie
standardizzate di progettazione) individua così compiutamente i limiti delle competenze
dell’architetto iunior, trovando le sue limitazioni:

– nella semplicità, non solo della costruzione in quanto tale, ma soprattutto del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione e l’articolazione fisica dell’opera o la sua conformazione in una pluralità di elementi risulti, di per sé, elemento di complessità
progettuale;

– nel ricorso a metodologie standardizzate e cioè a procedure e soluzioni mutuate dalla
trattatistica e dalla manualistica di settore ovvero, in soluzioni e procedure formulate su criteri che assumano come riferimenti: parametri, dati, misure, indici o valori preventivamente identificati in forma manualistica o normativa., deducendone un prodotto edilizio non necessariamente sempre uguale.

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– nella sussistenza di uno o più “regimi vincolistici” che presuppongono una progettazione non risolvibili con procedure standardizzate.

Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alle competenze dell’architetto iunior ed è sufficiente a precluderne la competenza professionale in materia di progettazione e direzione di costruzioni civili.

Tuttavia anche volendo ammettere che possa risultare difficile individuare il punto di discrimine fra una “semplice” costruzione civile e una “non semplice”, nondimeno la difficoltà di stabilirlo in astratto non impedisce che in concreto, di fronte a progetti con determinate caratteristiche, si possa de plano ed ictu oculi definire che si tratti di costruzione civile semplice. (3)

Più semplici risultano le competenze di cui al punto 3 della citata norma: i rilievi non critici, diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.

La portata e la natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari
approfondimenti. Notazione di un certo interesse può formularsi in ordine all’espressa inclusione dei rilievi sull’edilizia storica tra le competenze dell’architetto iunior.

In passato si è spesso discusso se tecnici diversi dall’ ”architetto” fossero o meno abilitati a operare tale tipo di rilievi in quanto, da più parti, si è ritenuto che il rilievo di un edificio monumentale costituisse un primo ed essenziale momento della progettazione e, pertanto, richiedesse anch’esso quella particolare preparazione e sensibilità propria delle competenze riservate agli architetti.

Occorrerà quindi chiarire, caso per caso, se il rilievo di un edificio storico sia parte integrante del progetto stesso o se, invece, possa rientrare in quella “parte tecnica” della prestazione che gli architetti storicamente condividono con altre professioni.

L’espressa indicazione di tale competenza (nel dettato dell’art.16 del DPR 328/2001) tra le
attribuzioni dell’architetto iunior conforta l’ipotesi della qualifica del rilievo come parte “non” strettamente integrante del progetto sull’edilizia storica, mentre resta sempre escluso dalle competenze dell’architetto iunior il rilievo di edifici artistico-monumentali in quanto, diversamente, non vi sarebbe stata alcuna necessità di una così puntuale precisazione lessicale del testo normativo

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LA TRIADE CONCETTUALE

In sintesi si può concludere che:

1) Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite all’architetto iunior è di natura esclusiva o riservata.

2) Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze dell’architetto iunior rientrano nelle attribuzioni dell’Architetto, ma non
rientrano in quelle di altre figure della Sezione A dell’Albo.

3) Competenze che esulano dal campo professionale

Esulano dalle competenze dell’architetto iunior, se assunte direttamente e – quindi- “non”
volte al concorso e alla collaborazione con progettisti della sezione A:

a) la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a
costruzioni che non siano “semplici” o per le quali “non” si possa ricorrere all’uso di
metodologie standardizzate di progettazione;

b) qualsiasi autonoma operazione professionale su edifici e complessi vincolati, ovvero di
carattere artistico o monumentale;

c) qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi
e per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che “non” presentino vincoli di
alcun tipo;

d) qualsiasi operazione di collaudo;

e) la progettazione di edifici civili e industriali che richieda particolare studio tecnico, non
risolvibile con procedure standardizzate;

f) gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità

NOTE

1) Questa pare la vocazione principale della figura professionale dell’architetto iunior, coerente sia con il percorso formativo e
soprattutto con i contenuti dell’esame di stato che lo abilita all’esercizio della professione, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello
esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio.

2) Tali considerazioni trovano supporto anche nelle recenti sentenze del Consiglio di Stato 2178/2008 e 1473/2009

3) in tal senso si è già letteralmente espresso il TAR Umbria con le Sentenze 224/2006 e 225/2006 sul merito delle “modeste” costruzioni per le competenze dei Geometri.

https://www.corsoesamedistatoarchitettura.it/corso-eds-per-architetto-iunior/

Fonte:

http://www.ordinearchitetticomo.it/wp-content/uploads/2013/06/competenze-iunior.pdf

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