Il compartimento antincendio, nella progettazione di un fabbricato, rientra nei sistemi di protezione passiva idonei ad ostacolare la propagazione delle fiamme all’interno di un’attività o verso altre attività e a contenerne gli effetti dannosi che potrebbero pregiudicare sia la stabilità della struttura che la salute degli occupanti. Il Nuovo Codice di Prevenzione Incendi dedica un intero capitolo alla compartimentazione, noi qui ci limitiamo a segnalarvi quali sono le caratteristiche principali che deve avere un compartimento antincendio, quali sono i criteri progettuali indicati dalla normativa e come si procede per determinare la sua classe minima di resistenza al fuoco.

Compartimento antincendio: cos’è e a cosa serve

Quando si parla di compartimento antincendio ci si riferisce a quella parte del fabbricato progettata con elementi costruttivi che, in caso d’incendio, garantiscono la sicurezza degli utenti per il tempo necessario a permettere agli stessi di raggiungere un luogo sicuro e alle squadre di soccorso di intervenire. La compartimentazione, quindi, si realizza studiando la resistenza al fuoco dei materiali che compongono le partizioni orizzontali e verticali del sistema edilizio, creando apposite aree destinate a ritardare la diffusione delle fiamme e a espellere i fumi derivanti dalla combustione, pianificando la protezione delle vie di esodo con particolare riferimento alle scale di emergenza, integrando le misure di protezione attiva finalizzate al controllo dell’incendio e alla sua completa estinzione.

I criteri per la progettazione del compartimento antincendio

Con l’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015, il cosiddetto “Codice di prevenzione incendi”, si è voluto accorpare una serie di innumerevoli regole tecniche in un unico testo, semplificando la materia con norme meno prescrittive ma più prestazionali e flessibili. Il Nuovo Codice è composto da una parte dispositiva di 5 articoli e da un allegato diviso in 4 Sezioni: la sezione S è relativa alla strategia antincendio e, in particolare, il capitolo S.3 è interamente dedicato alla compartimentazione. Se vuoi consultare il testo completo del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi ti segnaliamo che trovi l’eBook sulla nostra libreria online.
Secondo la normativa, il progettista è tenuto a fare preliminarmente una valutazione del rischio di incendio per l’attività studiata e ad attribuire, per ogni singolo compartimento, il profilo di rischio Rvita ovvero quello relativo alla salvaguardia della vita umana. Tale profilo si calcola incrociando due parametri: uno riferito alle caratteristiche prevalenti degli occupanti e uno alla velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio, come da tabella sottostante. Una volta determinato il profilo di rischio si passa a definire i requisiti che deve possedere il compartimento antincendio attraverso l’individuazione del livello di prestazione. La scelta va operata in base al tipo di contrasto opposto alla propagazione delle fiamme e considerando i relativi criteri di attribuzione, anche questi tabellati.

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Tabella G.3.4 del D.M. 3 agosto 2015 - Determinazione Rvita

Tabella G.3.4 del D.M. 3 agosto 2015 – Determinazione Rvita

 

 

Per ogni livello il Nuovo Codice elenca le soluzioni progettuali conformi e quelle alternative che devono essere impiegate per limitare la diffusione dell’incendio. Nel caso del compartimento antincendio lo fa prevedendo l’adozione di sistemi di sicurezza come lo spazio scoperto, il filtro, il filtro a prova di fumo e il compartimento a prova di fumo. Inoltre, fissa regole generali di buona progettazione come la superficie massima lorda che può avere un compartimento antincendio in relazione alla sua quota e al profilo di rischio, la distanza di separazione in spazio a cielo libero che deve esserci tra le varie attività e i casi in cui è possibile adottare la compartimentazione multipiano.

Compartimento antincendio: la classe minima di resistenza al fuoco
La classe minima di resistenza al fuoco di un compartimento antincendio si determina seguendo le prescrizioni del capitolo S.2 del Nuovo Codice. La normativa, infatti, fornisce una valutazione tabellare di moltissimi prodotti da costruzione ed elementi costruttivi – strutturali e non – classificandoli attraverso delle sigle composte da lettere dell’alfabeto e numeri. Ad ogni lettera corrisponde una diversa prestazione di resistenza al fuoco e un differente criterio d’impiego, come riportato nella tabella sottostante. Ad una o più lettere viene poi associato un numero, compreso tra 15 e 360, che indica i minuti in cui quella determinata prestazione viene garantita.

Tabella S.3-6 del D.M. 3 agosto 2015 - Criteri di scelta delle principali prestazioni degli elementi di compartimentazione

Tabella S.3-6 del D.M. 3 agosto 2015 – Criteri di scelta delle principali prestazioni degli elementi di compartimentazione

Anche in questo caso, in base al livello di prestazione che si vuole attribuire alle opere da costruzione, la normativa individua i criteri di attribuzione generalmente accettati e le relative soluzioni progettuali – conformi e alternative – che devono essere perseguite dal progettista. Per ogni livello di prestazione fissa la classe minima di resistenza al fuoco o indica come determinarla attraverso il calcolo di parametri come il carico d’incendio specifico di progetto o il limite di deformabilità dell’elemento nelle condizioni di carico termico. Per approfondire questo argomento ti consigliamo il testo “Antincendio. Casi pratici di progettazione” che affronta il problema della progettazione antincendio per diverse tipologie di impieghi come uffici, attività ricettive e autorimesse.

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Fonte: https://www.teknoring.com/news/antincendio/compartimento-antincendio-definizione-normativa-classe-resistenza/

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