Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso)

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Testo coordinato, aggiornato al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490


La legge Galasso, che prende il nome dal sottosegretario ai Beni culturali Giuseppe Galasso, ha segnato una svolta nella tutela del paesaggio in Italia. Per la prima volta il vincolo paesaggistico non riguarda più singoli beni individuati con provvedimento specifico, ma intere categorie di territori protetti per legge in ragione delle loro caratteristiche naturali: coste, laghi, fiumi, montagne, boschi, parchi, zone umide, vulcani e aree archeologiche. La legge impone inoltre alle Regioni di dotarsi di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici e ambientali. Gran parte del testo è stata abrogata dal D.Lgs. 490/1999, ma i suoi contenuti sono confluiti prima in quel Testo unico e poi nell’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che ancora oggi disciplina le “aree tutelate per legge”.


Art. 1
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)

[Integrazione dell’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616]

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al comma precedente non si applica alle zone A e B e, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Nei comuni sprovvisti di tali strumenti, il vincolo non si applica ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono comunque sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni indicati al numero 2) dell’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti e autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L’autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione.

Decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono, entro trenta giorni, richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguire da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare, entro sessanta giorni, l’autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca e di estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali è rilasciata sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

Non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Non è richiesta neppure per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie o altre opere civili, purché si tratti di attività e opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di cui al presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.


Art. 1-bis
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)

  1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall’articolo 1, le Regioni sottopongono il relativo territorio a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, da approvare entro il 31 dicembre 1986.
  2. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-ter

  1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Regioni possono individuare, con indicazioni planimetriche e catastali, le aree in cui è vietata ogni modificazione dell’assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia fino all’adozione dei piani di cui all’articolo 1-bis. Tali aree sono individuate nell’ambito delle zone elencate dal quinto comma dell’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall’articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357. Sono esclusi dal divieto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. I provvedimenti sono notificati secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
  2. Restano ferme le competenze e i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all’articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 1-quater
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)

  1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d’acqua dal quinto comma, lettera c), dell’articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall’articolo 1, le Regioni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d’acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere esclusi in tutto o in parte dal vincolo per la loro scarsa rilevanza paesaggistica. Entro i successivi trenta giorni ne redigono e rendono pubblico un apposito elenco.
  2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo sui corsi d’acqua inseriti negli elenchi regionali.

Art. 1-quinquies

Le aree e i beni individuati ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all’adozione da parte delle Regioni dei piani di cui all’articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio e ogni opera edilizia. Sono esclusi dal divieto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.


Art. 1-sexies
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490)

  1. Ferme restando le sanzioni previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni del presente decreto si applicano anche quelle previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
  2. Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato.

Art. 2

Le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

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