LEGGE 8 agosto 1985, n. 431
(Legge Galasso)

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante
disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)

Art. 1                                                                                                                              (…..)

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 1971, n. 865.

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Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

L’autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione.

Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro
per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione
regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazione statali, il Ministro
per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui
all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.

Non è richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonché per l’esercizio dell’attività agro-silvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio.

Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali””.]

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(vedi T.A.R. SICILIA – CATANIA, SEZ. II, 2393/94)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 140/95)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 260/95)
(vedi T.A.R. SICILIA – CATANIA, SEZ. II, 310/97)

 

“Art. 1-bis
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)

1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.]

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 947/94)

Art. 1-ter

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell’ambito delle zone dal quinto comma
dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente
articolo 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di
cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
2. Restano fermi al riguardo le competenze ed i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 140/95)

Art. 1-quater
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)

[1. In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d’acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente
articolo 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, determinano quali dei corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono, per la
loro rilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e
rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.
2. Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato,
il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d’acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.]

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(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 140/95)

Art. 1-quinquies

Le aree e i beni individuati ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all’adozione da parte
delle regioni dei piani di cui all’articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera
edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

Art. 1-sexies
(abrogato dall’art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)

[1. Ferme restando le sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la violazione delle disposizioni di
cui al presente decreto si applicano altresì quelle previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese
del condannato”.]

Art. 2

Le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la
tutela delle zone di particolare interesse ambientale, come convertito in legge dalla presente legge, costituiscono
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

(vedi T.A.R. SICILIA – CATANIA, SEZ. II, 2393/94)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 260/95)

NOTE:

(1) L’articolo annotato, che sostituisce l’art. 1 del D.L. 312/85, è stato abrogato dall’art. 166, comma 1, del
D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490.

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