Equo compenso negli appalti pubblici: stato attuale e applicazione pratica

La disciplina dell’equo compenso è stata ridefinita con la Legge 49/2023, che ha introdotto il principio secondo cui il corrispettivo riconosciuto ai professionisti deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa e conforme ai parametri ministeriali vigenti. Questo principio si applica anche alle categorie tecniche che operano nell’ambito dei servizi di progettazione e ingegneria.

Parallelamente, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) e il suo correttivo del 2024 hanno inciso direttamente sulle modalità con cui i compensi devono essere definiti nelle procedure di affidamento.
Secondo il nuovo impianto, negli incarichi di progettazione e servizi tecnici pari o superiori a 140.000 euro, la stazione appaltante deve utilizzare come base d’appalto l’importo determinato tramite il cosiddetto “Decreto Parametri”. Di tale importo:

  • almeno il 65% costituisce quota fissa non ribassabile,

  • fino al 35% può essere oggetto di eventuale ribasso in sede di gara.

Per incarichi sotto soglia, affidati anche mediante procedura diretta, è previsto un limite al ribasso applicabile rispetto ai parametri ministeriali, generalmente contenuto entro il 20%. La logica è quella di garantire un corrispettivo minimo adeguato anche negli affidamenti semplificati.


Il nodo interpretativo: equo compenso e Codice appalti

Nonostante il quadro normativo, permangono interpretazioni differenti sul rapporto tra la Legge 49/2023 e il Codice dei Contratti Pubblici.
Due sono gli orientamenti prevalenti:

  1. Interpretazione restrittiva: l’equo compenso non si applicherebbe integralmente ai contratti pubblici, poiché il Codice appalti prevede già un sistema autonomo per la definizione del corrispettivo, compresi i margini di ribasso.

  2. Interpretazione estensiva (oggi maggioritaria): la normativa sull’equo compenso ha natura imperativa e prevale sulle previsioni di gara; di conseguenza, la base economica dei servizi professionali non può scendere sotto i parametri ministeriali, neppure in sede di ribasso.

La mancanza di un orientamento univoco impone prudenza sia alle stazioni appaltanti sia ai professionisti che partecipano alle procedure.


Equo compenso negli incarichi tecnici: cosa comporta per i professionisti

Alla luce delle più recenti disposizioni, per i servizi di architettura e ingegneria si possono riassumere alcuni punti operativi:

  • Il compenso deve essere calcolato sulla base dei parametri ministeriali, sia negli appalti sopra soglia che negli affidamenti diretti.

  • Una parte del compenso — la quota fissa — deve restare non soggetta a ribasso.

  • Il ribasso, quando ammesso, riguarda solo la parte variabile e non può ridurre il compenso al di sotto dei valori minimi parametrici.

  • La tutela dell’equo compenso mira a garantire sia la qualità delle prestazioni professionali sia la corretta sostenibilità economica degli incarichi pubblici.


Il tema dell’equo compenso nei lavori pubblici è oggi centrale e in continua evoluzione.
Il legislatore intende assicurare una maggiore tutela ai professionisti, ma la coesistenza fra norme diverse — Legge 49/2023, Codice appalti e correttivo 2024 — rende necessaria un’applicazione attenta e consapevole.
Per chi opera negli appalti pubblici è fondamentale:

  • verificare le modalità con cui la stazione appaltante determina la base d’asta,

  • controllare la coerenza con i parametri ministeriali,

  • richiedere esplicitamente il rispetto dell’equo compenso nei documenti di gara o nei contratti.

 

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