I parametri ministeriali

Altro punto di riferimento per definire il costo di una prestazione professionale è quello fornito dal D.M. Giustizia 140/2012 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia”.

Il DM ha introdotto i parametri che i giudici impiegano per determinare i compensi in caso di controversie. Prevista una sezione ad hoc per le professioni tecniche e per gli architetti in particolare, per cui è ritenuta altrettanto congrua la parcella del professionista calcolata in riferimento agli stessi parametri.

Secondo il DM dunque, il compenso per la prestazione degli architetti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:

a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera determinate, di regola, con riferimento al mercato, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «P»;
c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
d) la specificità’ della prestazione, definita parametro «Q».

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:

a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
b) progettazione;
c) direzione esecutiva;
d) verifiche e collaudi.

Allegate al DM ci sono una serie di tabelle per il calcolo dei parametri.

Sulla base di queste indicazioni il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità’ delle prestazioni e alle categorie dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l’espressione: CP=V×G×Q×P.rchitetti?

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Il preventivo obbligatorio

Qualunque sia la metodologia di calcolo scelta è comunque obbligatorio consegnare al cliente un preventivo in forma scritta. L’obbligo è previsto dalla legge 27/2012, ossia dallo stesso testo che ha eliminato le tariffe minime. Al di là della legge, però, il preventivo è un documento indispensabile per evitare qualunque contestazione al momento della presentazione della fattura.

Presentare il preventivo, infatti, ha l’indubbio vantaggio di mettere il cliente in condizione di valutare con esattezza l’ammontare dell’esborso del quale dovrà farsi carico, evitando così malintesi nella fase successiva. Inoltre per il cliente avere di fronte la descrizione dettagliata dell’attività che il professionista dovrà svolgere per suo conto consente anche di rimodulare eventualmente il compenso sulla base di richieste di prestazioni aggiuntive, o, viceversa, evitando attività che alla luce dei fatti possono essere ritenute non necessarie.

Per esempio in un progetto di ristrutturazione, a seconda delle disponibilità effettive del cliente, si potrà fornire anche una puntuale consulenza per l’arredo, oppure ci si potrà limitare a fornire indicazioni di base senza entrare nel merito della scelta dei singoli componenti. Nel preventivo da consegnare al cliente dovrà quindi essere indicato:

– il grado di complessità dell’incarico;
– il criterio adottato per il calcolo del compenso richiesto;
– il costo complessivo prevedibile;
– la possibilità di un aumento del compenso in caso di imprevisti o cause di forza maggiore.

Anche l’ammontare di questi eventuali compensi aggiuntivi dovrà essere indicato in forma scritta.

Ovviamente faranno parte del preventivo anche le somme dovute dal cliente quali oneri per la presentazione della pratica edilizia, dalla CILA ad eventuali oneri per il nuovo l’accatastamento dell’immobile al termine della ristrutturazione.

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Bisogna indicare fin da subito anche queste voci, proprio per evitare malintesi, e per consentire una eventuale possibilità di “aggiustamenti”. Il cliente potrebbe, infatti, avere a disposizione una cifra massima e quindi per stare nel tetto potrebbe essere necessario eliminare alcune prestazioni. Definire la parcella in maniera dettagliata, scomponendola in base alle singole prestazioni, dal rilievo all’esecutivo, fino alla direzione dei lavori, serve anche a scongiurare contenziosi nel caso in cui l’incarico si interrompa o venga revocato.

E sempre a questo proposito converrà specificare l’aliquota IVA in caso di opzione per il regime ordinario, oppure la precisazione che la prestazione è al netto dell’IVA in caso di regime forfettario. Da indicare anche la percentuale dovuta dal cliente a titolo di rivalsa contributiva, in modo che una volta accettato il preventivo il cliente abbia ben chiara in dettaglio la somma da pagare.

AGGIORNAMENTO

LINEE GUIDA ANAC N. 1 E EQUO COMPENSO – 18 GIUGNO 2019

Con la Delibera 417 del 15 maggio 2019 della Autorità Nazionale Anticorruzione (in G.U.R.I. 13 giugno 2019 n. 137) è stato pubblicato il nuovo testo aggiornato delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Le integrazioni contenute in tale testo sono, in particolare, di coordinare la disciplina della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara con l’introduzione del principio dell’equo compenso ad opera dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 14.

L’ANAC specifica sia che occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 per l’importo a baso di gara, sia che è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

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